Come fare per


Certificato telematico di passaggio in giudicato delle sentenze

Modalità e istruzioni operative

N.B. Le istanze relative a provvedimenti diversi dalle sentenze (ordinanze, decreti, etc.) non verranno prese
in considerazione

Cos’è
Il cancelliere, a seguito della richiesta formulata con le modalità precisate di seguito, verificati i presupposti
previsti dalle norme richiamate, rilascia telematicamente la certificazione di passaggio in giudicato ex art.
124 disp. att. c.p.c., inserendola nel fascicolo telematico della causa nella quale è stata pubblicata la sentenza.

Il difensore potrà quindi collazionare sentenza e certificazione di passaggio in giudicato, mediante estrazione
dal fascicolo informatico, attestando la conformità delle copie estratte, ai sensi del comma 9-bis dell’art. 16
del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179.


Come fare
La certificazione di passaggio in giudicato della sentenza può essere richiesta telematicamente dal legale
costituito nella causa cui la sentenza si riferisce;
La richiesta dovrà essere inoltrata con busta telematica:
- inviata come “deposito atto in corso di causa/istanza generica”
- indicando nello spazio “note per la cancelleria” la dicitura “richiesta certificazione di passaggio in
giudicato della sentenza”.
- allegando prova delle avvenute notificazioni ai fini di un’eventuale decorrenza del cd. termine breve
(vedi sotto);
- allegando prova del pagamento della tassa di registro se dovuta (vedi sotto).
- allegando copia del pagamento telematico del diritto di certificazione tramite piattaforma PagoPA se
dovuto (vedi sotto).
Esclusivamente coloro i quali non hanno la possibilità di accedere al fascicolo telematico (parti o avvocato
non costituito) potranno richiedere la certificazione di passaggio in giudicato nel formato cartaceo,
depositando una delle seguenti tipologie di copia:
- Copia autentica della sentenza (rilasciata dall’ufficio giudiziario o rilasciata dall’avv.to costituito);
- Copia autentica della sentenza (munita di relata di notifica nei confronti di tutte le parti anche se
contumaci qualora non siano decorsi i termini di cui all’ art. 325 c.p.c.)
- Copia esecutiva della sentenza priva dell’eventuale atto di precetto;
- Copia conforme autenticata dall’avv.to costituito ai sensi dell’art. 475 c.p.c.


L’istanza (atto principale)
Ad ulteriore conferma delle risultanze degli atti dell’ufficio, nell’istanza (atto principale del deposito
telematico) l’avvocato dichiara che “non è stata proposta impugnazione” (intendendosi che non è stato né
proposto né ricevuto avviso di impugnazione) avverso la sentenza indicata nell’oggetto.


Cosa allegare in caso di notifica della sentenza ai fini del decorso del cd. termine breve
In caso di notifica della sentenza ai fini del decorso del cd. Termine breve (artt. 325-326 c.p.c.) la richiesta
della certificazione di passaggio in giudicato dovrà essere depositata telematicamente, insieme ai seguenti
allegati:
- in caso di notifica con modalità telematica ex art. 3-bis L. 53/1994: messaggio originale di posta
elettronica certificata, le ricevute e le attestazioni di legge;
- in caso di notifica con modalità non telematica: scansione dell’atto notificato tradizionalmente,
completo delle cartoline e munito di attestazione di conformità all’originale dell’intero atto notificato
a firma del legale.


Comunicazione dell’avvenuto rilascio telematico del certificato di passaggio in giudicato
La cancelleria potrà dare comunicazione “di cortesia” dell’avvenuto rilascio della certificazione mediante
biglietto di cancelleria agli avvocati presenti nel fascicolo telematico.


Sentenze di separazione personale dei coniugi. Sentenze di divorzio senza figli minori o legalmente
incapaci
In tali casi la certificazione di passaggio in giudicato è rilasciata a seguito di richiesta formulata con le
modalità sopra precisate, decorsi:
- 30 giorni dalla notificazione della sentenza effettuata nei confronti della controparte (cd. termine
breve ex artt. 325-326 c.p.c.)
- 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza (cd. termine lungo ex art. 327 c.p.c.) – N.B. Il termine è di
1 anno per le cause instaurate anteriormente al 04/07/2009.
L’ufficio aggiunge almeno ulteriori 10 giorni (previsti per la costituzione dell’attore ai sensi dell’art. 165
c.p.c.) nonché, prudenzialmente, qualche ulteriore giorno entro il quale potrebbe aversi notizia di
impugnazioni tempestivamente proposte (anche a seguito richiesta di trasmissione del fascicolo da parte
della Corte d’Appello, ai sensi dell’art. 347 c.p.c.). Si tiene altresì conto dell’eventuale periodo di
sospensione feriale dei termini (art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742): dal 1 al 31 agosto di ogni anno a
decorrere dal 2015; dal 1° agosto al 15 settembre per il periodo precedente.
Sentenze di divorzio in presenza di figli minori o legalmente incapaci
In tali casi, ai fini e per gli effetti dell’art. 326 c.p.c., la certificazione è rilasciata decorsi 30 giorni dalla
notificazione della sentenza effettuata nei confronti:
- della controparte;
- del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma;
- del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Roma.
L’ufficio aggiunge almeno ulteriori 10 giorni (previsti per la costituzione dell’attore ai sensi dell’art. 165
c.p.c.) nonché, prudenzialmente, qualche ulteriore giorno entro il quale potrebbe aversi notizia di
impugnazioni tempestivamente proposte (anche a seguito richiesta di trasmissione del fascicolo da parte
della Corte d’Appello, ai sensi dell’art. 347 c.p.c.). Si tiene altresì conto dell’eventuale periodo di
sospensione feriale dei termini (art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742): dal 1 al 31 agosto di ogni anno a
decorrere dal 2015; dal 1° agosto al 15 settembre per il periodo precedente.


Sentenza appellata
Il cancelliere, in presenza di impugnazione, non può rilasciare la certificazione di passaggio in giudicato
della sentenza di primo grado, anche se impugnata limitatamente ad un capo della medesima o nei confronti di uno o più soggetti parti in causa.


Sentenza non ancora registrata
La certificazione di passaggio in giudicato non viene inoltre rilasciata nel caso in cui la sentenza
non risulti ancora registrata a seguito di pagamento dell’imposta di registro, nella misura
determinata dall’Agenzia delle Entrate. Infatti, ai sensi dell’art. 65 punto 1 del D.P.R. 26 aprile
1986 n. 131, “I pubblici ufficiali non possono menzionare negli atti non soggetti a registrazione
in termine fisso da loro formati, ne' allegare agli stessi, ne' ricevere in deposito, ne' assumere a
base dei loro provvedimenti, atti soggetti a registrazione in termine fisso non registrati”.
Pertanto in caso di sentenza soggetta a registrazione per la quale gli uffici finanziari non abbiano
ancora comunicato l’avvenuta registrazione attraverso il periodico invio, la certificazione di
passaggio in giudicato verrà rilasciata ESCLUSIVAMENTE a seguito di deposito della
documentazione comprovante l’avvenuto pagamento (documento rilasciato dall’Agenzia delle
Entrate riportante gli estremi della registrazione). N.B. Non saranno accettati modelli F24.


Quanto costa (costo per singola certificazione)
Il costo del certificato telematico è di € 19,92 da corrispondersi esclusivamente tramite la piattaforma
telematica PagoPA, salvi i casi di esenzione (separazioni, divorzi). La ricevuta del pagamento va allegata
all’istanza telematica.
Il costo del certificato cartaceo è di € 35,92 92 da corrispondersi esclusivamente tramite la piattaforma
telematica PagoPA, salvi i casi di esenzione (separazioni, divorzi). La ricevuta del pagamento va presentata
al momento del deposito dell’istanza allo sportello.
Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite la piattaforma telematica PagoPA.


Lo sportello Certificazione di Passaggio in Giudicato delle Sentenze
riceve nei giorni di lunedì – Mercoledì – Venerdì, dalle 9:00 alle 13:00

Tribunale Ordinario di Roma – Settore Civile
Viale Giulio Cesare 54/B – piano terra – Stanza 4