Attività svolte: Asseveramento e giuramento delle perizie e delle traduzioni (Art. 5 R.D. n. 1366 del 9/10/1922, D.P.R. 396/2000, L. 445/2000)
Cos’è
L’asseverazione di una traduzione (giuramento della traduzione di un documento) viene richiesta in tutti i casi in cui è necessaria una attestazione ufficiale da parte del traduttore circa la corrispondenza del testo tradotto a quanto presente nel testo originale. Il traduttore si assume la responsabilità di quanto tradotto firmando un verbale di giuramento. L’asseverazione (giuramento di una perizia) è una procedura che dà valore tra privati e tra privati e la Pubblica amministrazione alla perizia stragiudiziale per mezzo del giuramento davanti al cancelliere.
Chi può farlo
Il giuramento di una perizia/traduzione stragiudiziale può essere reso davanti a un cancelliere o a un notaio, senza che sussistano preclusioni in riferimento al luogo di residenza del perito/traduttore, né all'eventuale luogo di iscrizione all'albo professionale o all’albo CTU del Tribunale.
Come fare
Modalità di accesso al servizio: è possibile fissare appuntamento esclusivamente tramite sistema di prenotazione Zucchetti Software Giuridico Fallcoweb al seguente link: https://www.fallcoweb.it/prenotazioni/roma/asseveramento
Non sono previste altre modalità di prenotazione.
Ogni utente può presentare per il giuramento massimo n. 15 atti
L’ufficio il giorno 15 di ogni mese renderà disponibili, sulla piattaforma Fallcoweb, le date per poter prenotare un appuntamento per il mese successivo.
Nel caso in cui il giorno 15 cada di sabato o di domenica l’apertura è anticipata al venerdì precedente.
Non è possibile prenotare più di un appuntamento al giorno per ogni utente, altrimenti saranno annullati dall’ufficio.
Se Fallcoweb non fornisce disponibilità di appuntamenti monitorare costantemente il sito in attesa di rinunce da parte degli utenti (soprattutto dalla domenica al giovedì in tarda serata, entro comunque le ore 23:59).
Si prega pertanto l’utenza di annullare tempestivamente l’appuntamento, nel caso in cui non sia più necessario e allo stesso tempo di non prenotare più appuntamenti di quanti ne occorrano, onde evitare disagi per gli altri utenti.
L’ufficio si riserva la facoltà di prendere opportuni provvedimenti.
Per disdire l’appuntamento occorre accedere alla mail ricevuta dopo la conferma e cliccare su “E’ possibile disdire l’appuntamento cliccando qui”.
Nota Bene: Si rammenta agli utenti che questo ufficio non effettua traduzioni, ma esclusivamente l'asseveramento delle stesse. È quindi necessario rivolgersi ad un traduttore, che può essere iscritto o non iscritto all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio.
Per ricercare un perito o un traduttore iscritto all’albo dei CTU consultare il sito
https://alboctuelenchi.giustizia.it/gestione-albi/ricercaIscritti/load
o in alternativa sul sito degli iscritti al registro dei Periti ed Esperti della Camera di Commercio di Roma all’indirizzo:
http://alc2.infocamere.it/alc2/index.jsp
Non è possibile giurare atti nominativamente intestati. Il traduttore o il perito deve essere persona diversa dall’interessato, né parente né affine.
La traduzione o la perizia deve essere giurata personalmente dal traduttore o dal perito che l’ha redatta (art.483 C.P.).
Disposizioni giuramento traduzioni
Composizione dell’atto, nell’ordine: 1) documento che si traduce 2) traduzione, 3) verbale di giuramento, devono essere uniti (mediante spillatura, rilegatura. No anelli e spirali) in modo da formare un unico atto.
Il traduttore deve firmare le congiunzioni di tutti i fogli della traduzione, a partire da quella che unisce l’ultima facciata del documento tradotto, con la prima facciata della traduzione, ad eccezione della pagina che contiene il solo giuramento.
Nel caso in cui venga omessa la traduzione di alcune parti del documento, si deve specificare esattamente, prima della traduzione e nella stessa lingua, quali parti non sono state tradotte; l’omessa traduzione di alcune parti del documento va indicata anche nel verbale di giuramento;
I timbri, i loghi e gli stemmi (es. stemma della Repubblica Italiana) contenuti nel documento da tradurre devono essere descritti e tradotti (e non riprodotti), come pure le firme: se poco chiari, occorre precisarlo con espressioni tipo “timbro illeggibile”, “f.to illeggibile”, nella lingua della traduzione. Anche le foto e le marche devono essere menzionate dal traduttore (es. foto dell’interessato”, “marca da …”);
Non è consentito tradurre da una lingua straniera ad un’altra lingua straniera:
il traduttore dovrà comporre l’atto, nel seguente ordine: *documento in lingua straniera, **traduzione in lingua italiana + 1° giuramento, ***traduzione nell’altra lingua straniera + 2° giuramento
Disposizioni giuramento perizie
Le perizie vanno giurate dallo stesso tecnico che le ha redatte.
Il “Verbale di giuramento” deve essere allegato alla fine della perizia e prima degli eventuali allegati, compilato dal perito con il proprio nome, cognome e gli estremi del documento di identità o riconoscimento.
I fogli della perizia, del giuramento e degli eventuali allegati, devono essere uniti mediante spillatura o rilegatura (no anelli o spirali).
Il perito deve “autenticare” la perizia, apponendo la propria firma e timbro nelle congiunzioni di tutti i fogli, ad eccezione della pagina che contiene il solo giuramento. (nota bene: la numerazione delle pagine, tutte timbrate e firmate dal perito, sempre esclusa la pagina del giuramento, sostituisce la firma sulla congiunzione dei fogli). È opportuno che la perizia sia intitolata “Perizia Giurata”.
Marche da bollo traduzioni
1 marca da euro 16,00, da applicare sulla traduzione, ogni 100 righe da contare partendo dalla traduzione, comprendendo nel calcolo anche le righe del verbale di giuramento. In caso di traduzione superiore a 100 righe è’ possibile applicare sulla traduzione una marca cumulativa.
Marche da bollo perizia
1 marca da euro 16,00 da applicare sulla perizia ogni 100 righe comprese le righe del verbale di giuramento. In caso di perizia superiore a 100 righe è possibile applicare una marca cumulativa sulla perizia.
Se all’interno della perizia appare una foto o un’immagine questa deve essere calcolata aggiungendo 25 righe oltre le righe scritte (ad esempio 100 righe +una foto=125 righe).
Marche da bollo allegati
(art. 28 parte 2 Tariffa allegato A –parte seconda- D.P.R. 642/72 e succ. modd.)
• € 0,52 su ciascun allegato “elaborato originale” del perito (per es.: € 0,52 per ciascun disegno, € 0,52 per ciascuna fotografia, anche se riprodotta in fotocopia, ecc...);
• € 0,52 ogni 100 righe nell’ipotesi che l’allegato contenga elenchi, calcoli, computi metrici, ecc.;
• € 0,52 su ciascuna fotocopia di documenti rilasciati da altri uffici, se autenticata dal perito con timbro personale e firma.
Nulla è dovuto per semplici fotocopie od altri documenti.
• È possibile effettuare un pagamento cumulativo per tutti gli allegati. La marca deve essere apposta sugli allegati.
Per una corretta redazione delle perizie e delle traduzioni è possibile consultare i moduli allegati “Disposizioni per il giuramento delle traduzioni” e “Disposizioni per il giuramento delle perizie”, ove sono presenti tutte le informazioni necessarie.
L’atto viene riconsegnato in giornata.
Il perito o il traduttore deve esibire un documento d’identità valido, i cui dati dovranno essere riportati nel verbale di giuramento. Il documento deve essere esibito in originale, non saranno accettate fotocopie o formati digitali dello stesso (es. foto del documento).
Nota Bene: se il traduttore/perito è cittadino proveniente da un paese non appartenente all’Unione Europea, deve aggiungere, oltre ai dati del documento di identità o riconoscimento, anche i dati del suo permesso di soggiorno (in corso di validità) da esibire in originale.
Si avvisa l’utenza di controllare, prima di presentare gli atti per la registrazione che siano stati compiuti – nella formazione degli atti – tutti gli adempimenti di seguito indicati (spillatura o rilegatura dei fogli, applicazione delle marche secondo legge, firme di congiunzione, ecc.). In mancanza gli atti non saranno ricevuti dall’ufficio e dovranno essere completati all’esterno.
Nota Bene: non sono ammesse traduzioni di più documenti con un unico verbale di giuramento.
In alcuni casi, espressamente previsti dalle corrispondenti leggi (adozioni, borse di studio, separazione e divorzio ecc.) non si devono applicare le marche. Devono essere comunque trascritti sul verbale di giuramento gli estremi della legge che prevede l’esenzione, con data e firma del traduttore/perito che se ne assume la responsabilità.
Nota Bene: non tutti gli atti riguardanti minori sono esenti da imposta di bollo, il traduttore/perito deve quindi verificare personalmente se il caso del minore in oggetto sia esente. Si ricorda che con la dichiarazione di esenzione riportata sul verbale di giuramento la responsabilità fiscale ricade sul traduttore/perito.
La firma sul verbale di giuramento deve essere apposta davanti al Funzionario.
Nel caso in cui la perizia o la traduzione debba essere trasmessa all’estero è necessario legalizzare la firma del Funzionario. Per maggiori dettagli Servizio di apostille e legalizzazioni - Procura di Roma (giustizia.it)
Attività correlate
Legalizzazione documenti
La legalizzazione è una procedura tramite la quale si attesta ufficialmente la qualifica legale del pubblico ufficiale che ha firmato un atto e l’autenticità della sua firma.
Per poter essere fatti valere in Italia, gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere devono essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all’estero. Tali atti e documenti, eccetto quelli redatti su modelli plurilingue previsti da Convenzioni internazionali, devono inoltre essere tradotti in italiano e dichiarati conformi all’originale da un traduttore ufficiale oppure dall’ufficio consolare. Nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione de L’Aia del 5 ottobre 1961 relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, questa è sostituita dalla “postilla” (o apostille). L’apostille viene apposta dall’Autorità interna designata da ciascuno Stato; l’atto apostillato è direttamente riconosciuto nello Stato membro di destinazione. Numerose sono le Convenzioni bilaterali o multilaterali che hanno fatto seguito alla Convenzione per semplificare ulteriormente la circolazione di documenti tra Stati.
La novità più rilevante è l’entrata in vigore (per l’Italia, il 16/02/2019) del Regolamento UE 2016/1191, che fa venire meno l’obbligo di legalizzare o adempiere analoghe formalità su alcuni atti pubblici, amministrativi, notarili, sentenze rilasciati da uno Stato membro e da far valere in un altro Stato membro (fonte: sito web Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/traduzione-e-legalizzazione-documenti/legalizzazione-documenti/).
A chi rivolgersi
-Per atti giudiziari e notarili: Procura della Repubblica presso il Tribunale Servizio di apostille e legalizzazioni - Procura di Roma (giustizia.it)
-Per altri atti amministrativi: Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo https://www.prefettura.it/roma/contenuti/Legalizzazione_documenti-46459.htm
Note:
A seguito di circolare del Ministero della Giustizia n.83861.E, del 20 settembre 2021, anche per le traduzioni giurate e l'asseverazione di certificati in materia dello stato civile è previsto il pagamento dell'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di €16,00 per ogni foglio, detta imposta non può considerarsi assorbita dal contributo unificato